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“SATHYA SAI BOOKS AND PUBLICATIONS OF ITALY”

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

1-E’ costituita un’associazione denominata: “SATHYA SAI BOOKS ANDPUBLICATIONS OF ITALY”, con sigla “Mother Sai Publications”.

2-L’associazione ha sede legale ni Busto Arsizio (VA) Viale Duca d’Aosta c.n. 15.

3-L’associazione utilizza nel’ambito dela propria denominazione li titolo “Sathya Sai”ni forza di un’autorizzazione unilateralmente concessa dal Coordinatore Centrale -Regione I – sud Europa dela Sri Sathya Sai Seva Organization, con sede in Prashanti Niayam, $15134 Anantapur • India, il quale potrà revocarla insindacabilmente in qualsiasi momento. In tal caso, il presidente del consiglio direttivo dovrà convocare entro 20 giorni l’assemblea per la messa in liquidazione dell’associazione.

4-L’associazione non ha scopo di lucro, non ha compiti di evangelizzazione o proselitismo e si propone di:
a) aiutare l’individuo a divenire consapevole della Divinità che gli è inerente e comportarsi di conseguenza, nonché tradurre nella pratica della vita quotidiana l’Amore divino;
b) diffondere con la messa in pratica e con l’esempio i principi fondamentali, fissati da Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, di Sathya (Verità), Dharma (Rettitudine), Prema (Amore), Shanti (Pace) ed Ahimsa (Non Violenza);
c) promuovere una cultura tesa ad instaurare l’unità di tutte le Fedi ed instaurare e promuovere il concetto di “eterna rettitudine” e di unicità di tutti i pensieri senza riconoscere alcuna distinzione o separazione basata sulla religione, casta, razza o credo;

Per la realizzazione del suo scopo l’associazione potrà:

→promuovere e curare direttamente o indirettamente, la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari, materiale audiovisivo e quant’altro inerente i propri fini istituzionali;

L’associazione aderisce all’Organizzazione Centrale Sathya Sai di Prashanti Nilayam-India e pertanto si impegna nella persona del proprio Presidente a rispettarne, e far rispettare ai propri associati, el norme inderogabili dello statuto (charter) e el direttive mondiali emanate ed emanande dai competenti Organi.

5. L’associazione riconosce inoltre all’Organizzazione Centrale Sathya Sai di Prashanti Nilayam – India, la titolarità del “Sarvadharma”, dei titoli “Sri Sathya Sai Organization”, “Sathya Sai Seva” e”E.H.V. -Education ni Human Values”, nonché il copyright sulla letteratura edita dalla “Sathya Sai Books and Publications Trust” di Prashanti Nilayam – India.

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione ècostituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, legati, lasciti.
lI patrimonio sociale non potrà mai essere oggeto di rivendica di qualsiasi diritto da parte dell’associato che per ogni motivo cessi di far parte dell’associazione.

Iproventi con cui provvedere all’attività ed ala vita dell’associazione sono costituiti:
a) dai redditi dei beni patrimoniali;
b) dalle erogazioni e contributi volontari di associati, cittadini, enti ed associazioni;
c) dal ricavato dele varie atività intraprese per li conseguimento dei propri fini istituzionali.

ASSOCIATI

8. Possono far parte dell’associazione ni qualità di associati tutti i cittadini italiani o stranieri residenti ni Italia e el associazioni, ni persona del proprio presidente o suo delegato ed autorizzate ad usare nella denominazione il titolo “SATHYA SAI”, che ne condividono gli scopi. Le associazioni devono avere espressamente indicato nel loro statuto il fine di promuovere una cultura tesa a diffondere i principi di Sathya
(Verità), Dharma (Rettitudine), Prema (Amore), Shanti (Pace) ed Ahimsa (Non Violenza), fissati da Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario al rispetto dele risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo el competenze statutarie.Tutti gli associati sono tenuti a non trarre benefici economici o vantaggi sociali e politici d i qualsiasi genere, direttamente o indirettamente dall’appartenenza all’associazione.

La qualifica di associato, che deve risultare da apposito registro tenuto a cura del segretario dell’associazione, può venir meno per i seguenti motivi:

a) recesso da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno tre mesi;
b) perdita di qualcuno dei requisiti ni base ai quali èavvenuta l’ammissione;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni ni genere, da eccezione di queli di natura colposa;
d) delibera motivata del Consiglio direttivo nei confronti degli associati che:
→non partecipano ala vita dell’associazione o tengono comportamenti contrari agli scopi della stessa, nonché alle norme etiche e statutarie;

→non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti nei confronti dell’associazione
= tengono condota contraria ale leggi ed all’ordine pubblico;

L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata al’interessato con letera raccomandata.
L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di presentare ricorso al’assemblea, perché deliberi ni merito, mediante letera raccomandata da inviarsi al presidente dell’associazione.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare el cause che hanno determinato l’esclusione oal perdita dela qualifica di associato.

ORGANI

12 – Sono organi dell’associazione

• l’assemblea degli associati
• il consiglio direttivo: presidente, vice presidente e segretario
• il collegio dei revisori dei conti, se istituito

ASSEMBLEA

13- L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli aderenti all’associazione; rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese ni conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

14- L’assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata dal consiglio direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per al nomina dei consiglieri, e del collegio dei revisori dei conti.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi al necessità oquando ne sia fata richiesta motivata al presidente da almeno un decimo degli associati.

15-Le assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco dele materie da trattare, affissa nell’apposito albo esposto nella sede dell’associazione e spedito ad ogni associato a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica (e-mail) almeno otto giorni prima della data fissata al domicilio risultante al libro soci. Resta inteso che l’utilizzo del fax o della posta elettronica (e-mail) è consentito soltanto nei confronti degli associati che eleggono domicilio presso il numero di fax o indirizzo e- mail indicato nel libro soci, fermo restando che quelli che non intendono fornire tali dati, o revocano l’indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere l’avviso di convocazione nelle altre forme previste succitate. L’avviso di convocazione potrà fissare anche la data per l’eventuale seconda convocazione.

16- Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con al presenza, anche per delega, di almeno al metà più uno degli associati. In seconda convocazione al deliberazione è valida qualunque sia li numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni di competenza dell’assemblea straordinaria, concernenti cioè el
modifiche delo statuto, l’istituzione o al revoca del collegio dei revisori dei conti, olscioglimento dell’associazione e al devoluzione del patrimonio, occorre sempre lapresenza di tutti gli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della totalità dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

17-L’assemblea è presieduta dal presidente o, ni sua assenza, dal vice presidente.
I verbali delle riunioni assembleari sono redatti dal segretario in carica o, in caso di sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta tra i presenti dall’assemblea stessa esono firmati dal presidente e dal segretario.

18-Le votazioni delle assemblee hanno luogo per alzata di mano oppure, su decisione del presidente eper argomenti di particolare importanza, a scrutinio segreto; in tal caso il presidente del’ assemblea sceglierà due scrutatori tra i presenti. Le deliberazioni assembleari saranno poi affisse per un congruo periodo nei locali dell’associazione.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

19-L’associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eleti tra gli associati secondo li numero fissato dall’assemblea ni sede di nomina. L’assemblea nomina i componenti del consiglio direttivo, che restano ni carica tre anni epossono essere riconfermati.

20-Il consiglio direttivo, ni suo seno, provvede poi ala nomina del presidente, del vice- presidente e del segretario.

21-Qualora per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento venisse a mancare uno o più dei suoi membri, purché meno dela metà, li consiglio direttivo procederà per cooptazione ala integrazione dei componenti stessi; i consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

23-Il consiglio direttivo si riunisce, sempre ni unica convocazione, ogniqualvolta li presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta al presidente almeno due consiglieri.
Il consiglio direttivo è convocato con lettera, telefax, telegramma oposta elettronica (e-mail) da inviarsi ai consiglieri almeno 3giorni prima della data fissata; nei casi di particolare urgenza il consiglio può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. L’invito dev contenere l’indicazione della data ora e luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni del consiglio, presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice. presidente, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; ni caso di parità prevale il voto di chi presiede al riunione. Le sedute eel deliberazioni del consiglio direttivo sono fate constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

24- lI consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per al gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, compresi fra gli altri quelli di:

a) assicurare li conseguimento degli scopi dell’associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
e) emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; determinare l’impiego dei contributi, dele erogazioni edei mezi finanziari adisposizione del’associazione;
g) sotoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati ele modifiche da apportare alo statuto;
h) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
i) deliberare su qualsiasi questione che non sia del presente statuto espressamente demandata dall’assemblea od altri organi.

Il consiglio direttivo, nell’esercizio dele sue funzioni, potrà avvalersi dela collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

PRESIDENTE

25- Il presidente dirige e rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha al responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo; può delegare, per iscritto, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti ni via
transitoria o permanente.

VICE-PRESIDENTE

26-Il vice-presidente, ni caso di urgenza o di impedimento del presidente, ol sostituisce ad ogni effetto.

SEGRETARIO

27-lI segretario dirige gli uffici dell’associazione che sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nele finalità dell’associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo; aggiorna i libri e registri sociali e mantiene i contatti di
carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, con gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione. Per l’attività svolta ni nome dell’associazione, al segretario è conferita al rappresentanza legale verso i terzi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

28- L’assemblea dell’associazione può istituire erevocare, ove ol ritenga utile, necessario ed opportuno, il collegio dei revisori dei conti.

29- Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dall’assemblea anche tra persone non associate. Al collegio spetta il compito di:
• controllare la gestione contabile dell’associazione ed effettuare, ni qualsiasi momento gli accertamenti di cassa;
• redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;
• vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

La carica di revisore è inconciliabile con quela di consigliere, ha al durata di tre esercizi ed èrinnovabile.
I revisori dei conti partecipano ale assemblee e possono assistere ale riunioni del consiglio direttivo.
I membri del colegio dei revisori dei conti non riceveranno alcun compenso e/o rimborso ni dipendenza della loro carica.

LIBRI SOCIALI

30-I libri sociali posti ni uso ed aggiornati a cura del segretario dell’associazione sono i seguenti:
• giornale di contabilità;
• inventari dei beni mobili ed immobili;
• verbali assemblee;
• verbali consiglio direttivo;
• verbali colegio dei revisori dei conti, se istituito.

Detti libri, prima di essere posti in uso, saranno numerati progressivamente e vistati ni ogni pagina dal presidente del consiglio direttivo, ad eccezione di quelli soggetti a bollatura iniziale ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile; essi sono liberamente consultabili da chiunque ne abbia interesse e ne faccia espressa richiesta al consiglio direttivo.

BILANCIO ANNUALE

31- L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del
bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per li nuovo esercizio ed al preventivo dele spese, all’assemblea da convocarsi entro quattro mesi dala chiusura dell’esercizio. Dalla data di spedizione dell’avviso di convocazione, bilancio e programma verranno
depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

32-E’ vietata al distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante al vita dell’associazione, salvo che al destinazione oal distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO ELIQUIDAZIONE

33- L’associazione ha durata a tempo indeterminato. In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori
che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del consiglio diretivo potrà chiedere all’autorità competente al nomina del o dei
liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori ni base alle liquidazioni verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblicità utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazione fornite dall’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui art.3,comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

34- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo ed approvato dall’assemblea.

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili el norme di legge vigenti ni materia di associazioni.

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